Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10.07.2023 il Decreto del Ministero dello sviluppo economico il quale stabilisce l’importo del contributo biennale di revisione dovuto dalle cooperative per il periodo 2023 – 2024. Il versamento è previsto entro l’8/10/2023.
Il decreto prevede le seguenti misure del contributo:
Fasce e importo | Parametri | |||
Numero soci | Capitale sottoscritto | Fatturato | ||
a) | € 280,00 | fino a 100 | fino a € 5.160,00 | fino a € 75.000,00 |
b) | € 680,00 | da 101 a 500 | da € 5.160,01 a € 40.000,00 | da € 75.000,01 a € 300.000,00 |
c) | € 1.350,00 | superiore a 500 | superiore a € 40.000,00 | da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 |
d) | € 1.730,00 | superiore a 500 | superiore a € 40.000,00 | da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 |
e) | € 2.380,00 | superiore a 500 | superiore a € 40.000,00 | superiore a € 2.000.000,00 |
Per fatturato si intende il “valore della produzione” indicato nella lettera A dell’art. 2425 del Codice Civile. Per quanto riguarda le cooperative edilizie, il fatturato da prendere in considerazione per determinare il contributo è il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore degli immobili e il Valore della Produzione.
Contributo di revisione per le Società di Mutuo Soccorso.
Il contributo biennale di revisione dovuto, invece, per le Società di Mutuo Soccorso è così determinato:
Fasce e Importo (in euro) | Numero soci | Contributi mutualistici (in euro) | |
a | € 280,00 | fino a 1.000 | fino a 100.000 |
b | € 560,00 | da 1.001 a 10.000 | da 100.001 a 500.000 |
c | € 840,00 | oltre 10.000 | oltre 500.000 |
Contributo di revisione per le Banche di Credito Cooperativo.
Il contributo biennale dovuto, invece, per le Banche di Credito Cooperativo è così determinato:
Fasce e importo | Parametri | ||
Numero soci | Totale attivo (migliaia di euro) | ||
a) | € 1.980,00 | fino a 980 | fino a 124.000 |
b) | € 3.745,00 | da 981 a 1680 | da 124.001 a 290.000 |
c) | € 6.660.00 | oltre 1680 | oltre 290.000 |
Esoneri e limitazioni nel pagamento del contributo biennale.
Le cooperative che determinano lo scioglimento prima della scadenza del termine di pagamento del contributo biennale di revisione, sono tenute al pagamento dell’importo minimo di euro 280,00, fatte salve le maggiorazioni previste per la tipologia di cooperativa di riferimento.
Per le cooperative di nuova costituzione il termine di pagamento è fissato entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. La fascia di riferimento per il calcolo di contributo è quella rilevabile unicamente dai parametri presenti al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese.
Non è dovuto alcun contributo nel caso di iscrizione dopo il 31 dicembre 2023.
Termine per il versamento del contributo
Il termine per il versamento del contributo è fissato in novanta giorni a decorre dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e, cioè, quindi entro il giorno 08 ottobre 2023. tuttavia, cadendo il termine di domenica, può essere effettuato il giorno successivo.
Non esitare a contattare lo Studio Turchi per maggiori informazioni al riguardo.