L’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 421 del 25/08/2023, chiarisce che i rimborsi erogati ai propri collaboratori per le spese sostenute per l’energia elettrica delle autovetture assegnate ad uso promiscuo costituiscono reddito di lavoro dipendente!
Per l’Agenzia delle Entrate il consumo di energia non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (c.d. fringe benefit art. 51 del Tuir) ma costituiscono un rimborso spese sostenuto dal lavoratore che costituisce reddito soggetto a tassazione.
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