Oggi lo Studio Turchi vi sintetizza i principali adempimenti per la gestione delle collaborazioni coordinate e continuative (CO.CO.CO.) sportive dilettantistiche in seguito alla riforma del lavoro sportivo.
1. Lavoro Sportivo
Il D.Lgs. n. 36/2021 definisce come lavoratore sportivo atleti, allenatori e altre figure tecniche che svolgono attività sportive verso compenso. È essenziale configurare il rapporto come lavoro sportivo per applicare la disciplina delle CO.CO.CO.
2. Requisiti delle CO.CO.CO. Sportive
Per le collaborazioni sportive dilettantistiche:
- Le prestazioni non devono superare le 24 ore settimanali.
- Devono essere coordinate secondo i regolamenti federali.
Questi requisiti presuppongono il carattere autonomo del rapporto.
3. Contratto e Comunicazioni
Il contratto di collaborazione deve specificare:
- La natura autonoma del rapporto.
- Durata, compenso e modalità operative.
Le ASD/SSD devono comunicare l’instaurazione, variazione e cessazione dei rapporti tramite UNILAV sport o RAS entro 30 giorni. Le omesse comunicazioni comportano sanzioni da 100 a 500 euro per ogni lavoratore.
4. Normativa sulla Sicurezza
La normativa sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) si applica solo ai collaboratori con compensi superiori a 5.000 euro annui, senza obbligo INAIL.
5. Pagamenti e Contributi
Per compensi superiori a 5.000 euro, scatta l’obbligo contributivo INPS. Oltre 15.000 euro, il compenso è soggetto a tassazione ordinaria. Le ASD/SSD devono gestire i contributi tramite Uniemens e F24.
6. Aliquote Previdenziali 2024
- Sportivi non iscritti ad altra forma obbligatoria: 25+2,03 % (2/3 a carico della società, 1/3 a carico del lavoratore).
- Sportivi già iscritti ad altra forma: 24%.
Per ulteriori dettagli, non esitate a contattarci!