Con la circolare 23 del primo agosto, l’agenzia delle entrate ha fornito le indicazioni per usufruire del fringe benefit con figli a carico, fino a € 3.000,00 senza imposte.
COSA è IL FRINGE BENEFIT?
Per Fringe benefit si intendono tutti quei compensi erogati non in forma monetaria, consistenti nella messa a disposizione di beni e/o servizi a favore dei lavoratori (o di qualche lavoratore), senza che ve ne sia l’obbligo di Legge. Il Fringe Benefit non concorre alla formazione del reddito.
A CHI SPETTA?
Il beneficio è riconosciuto in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.
COSA SI INTENDE PER FIGLIO A CARICO?
sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro che sale a 4mila euro per i figli fino a 24 anni. Tale condizione deve essere verificata al 31 dicembre 2023.
NEL CASO IN CUI L’AZIENDA VOLESSE RICONOSCERE TALE BENEFICIO, COSA DEVE FARE IL LAVORATORE?
Il lavoratore deve fornire al datore di lavoro un’apposita dichiarazione in cui siano indicati:
- Il diritto di fruire dell’agevolazione;
- Il c.f. del figlio/i a carico;
l’agevolazione è riconosciuta previa informativa alle RSU, se presenti, fermo restando che il riconoscimento può avvenire anche prima che si provveda all’informativa purché la stessa avvenga entro la chiusura del periodo di imposta 2023.
Lo Studio Turchi resta a disposizione per qualsiasi delucidazione al riguardo.